Estinzione anticipata dei mutui: le penali massime

Estinzione anticipata dei mutui: le penali massime

Dopo la legge di conversione del decreto "bersani bis", sono state fissate penali massime per l'estinzione anticipata dei mutui.

e’ necessario di richiedere l'applicazione di queste penali massime (che potete anche negoziare per farle ridurre ulteriormente), altrimenti vi vengono applicate le penali (molto più alte) previste dal contratto originario.

mutui a tasso variabile

momento dell’estinzione

penale massima di estinzione anticipata

prima del terzultimo anno della scadenza del contratto

0,50%

nel terzultimo anno

0,20%

negli ultimi due anni

0%

Esiste una clausola di salvaguardia: se la penale del contratto di mutuo è pari o uguale al massimo definito dall'accordo, la penale di contratto viene ridotta dello 0,20%. per esempio, se la penale di contratto è lo 0,50%, diventa lo 0,30% e poi zero già dal terzultimo anno.

Mutui a tasso fisso

Se stipulati fino al 31 dicembre 2000, valgono le stesse penali massime del tasso variabile (compresa la clausola di salvaguardia). se stipulati dopo il 1° gennaio 2001, si applicano le seguenti penali massime.

momento dell’estinzione

penale massima di estinzione anticipata

nella prima metà del periodo di ammortamento

1,90%

nella seconda metà del periodo di ammortamento

1,50%

nel terzultimo anno

0,20%

negli ultimi due anni

0%

Per esempio, se un mutuo ha durata 10 anni ed è estinto al quarto anno, la penale massima è dell'1,90%, se estinto nel 6° anno è dell'1,50%.

Clausola di salvaguardia: se le penali di contratto sono pari o inferiori a quelle massime indicate nella tabella, le penali di contratto vengono ridotte di una percentuale:

  • pari allo 0,25% se la penale di contratto è pari o superiore a 1,25%;
  • pari allo 0,15% se la penale di contratto è inferiore a 1,25%.

Ad esempio, un contratto a tasso fisso stipulato il 3 marzo 2003 della durata di 10 anni ha una penale dell'1% e viene estinto dopo sei anni dalla stipula. l'accordo prevede un massimo dell'1,50%; a questo punto si applicherà per l'estinzione una penale massima dello 0,85% (1% meno 0,15%).

Mutui a tasso misto

Sono i mutui che prevedono una rinegoziazione del tasso a determinate scadenze (ad esempio ogni due anni o tre anni, si può cambiare il tasso fisso in variabile o viceversa). se il mutuo a tasso misto è stato stipulato fino al 31 dicembre 2000, si applicano le penali massime uguali quelle dei mutui a tasso variabile (compresa la clausola di salvaguardia). stesse penali massime si applicano ai mutui a tasso misto stipulati dal 1 gennaio 2001 in avanti, se la revisione dei tassi è fatta con una cadenza biennale o inferiore al biennio (per esempio ogni anno o ogni sei mesi).

Invece per i mutui a tasso misto stipulati dal 1 gennaio 2001 in avanti, e che prevedono una revisione del tasso con cadenza superiore ai due anni, se il tasso in vigore al momento dell'estinzione è il tasso variabile, si applicano le penali massime uguali al tasso variabile; se invece a quella data è fisso, allora si applicano le penali massime previste dal tasso fisso

Per la clausola di salvaguardia valgono le regole previste per i mutui a tasso fisso stipulati dal 1 gennaio 2001 in avanti (meno 0,25% o meno 0,15% a seconda dell'ammontare della penale in contratto).

prima del 1° giugno.

L'accordo fra abi e consumatori è stato firmato il 2 maggio 2007, e diventa operativo il 1 giugno 2007. fino a quella data le banche applicheranno le penali di contratto, ma rimborseranno la differenza rispetto ai massimi dell'accordo, però solo dietro richiesta del cliente. stesso discorso vale per i mutui estinti dal 2 febbraio 2007 in avanti. per gli altri ancora non estinti il cliente deve compilare apposita richiesta di rinegoziazione della penale

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