25 SETTEMBRE 2009
L’articolo 2, comma 7, della manovra finanziaria per il 2010 modifica l’art. 1, comma 17, della Finanziaria 2008, già modificato dalla Finanziaria 2009, aggiungendo agli anni 2010 e 2011 anche il 2012; di conseguenza il bonus fiscale del 36% per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio è fruibile fino a tutto il 2012.
Nessuna traccia nel testo, invece, della detrazione Irpef del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che, in assenza di ulteriori proroghe, scadrà il 31 dicembre 2010 (Vai allo Speciale). “Come al solito da Berlusconi solo parole – ha affermato Ermete Realacci, responsabile ambiente del Pd. Mentre all’Onu si spende in grandi dichiarazioni di sintonia con Obama, sull'importanza di combattere i mutamenti climatici e puntare sulla green economy come chiave per uscire dalla crisi, in Italia dimostra la solita miopia e arretratezza. Con un colpo di spugna nella Finanziaria, ancora una volta, é stato azzerato lo sgravio fiscale del 55% per l'efficienza energetica in edilizia”.
Il beneficio sul quale calcolare la detrazione del 36% spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni. Dal 1º ottobre 2006, l'importo massimo di spesa (48.000 euro) va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono suddividere la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali.
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell'articolo 3 del DPR 380/2001 “Testo Unico dell’edilizia”, (precedentemente individuati dall'art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457). In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.
Ricordiamo che per fruire della detrazione del 36% i contribuenti sono tenuti ad inviare con raccomandata, prima dell’inizio dei lavori, una comunicazione di inizio lavori (redatta su apposito modello reperibile presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate o nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara. È inoltre necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale.
La Finanziaria 2010 ha prorogato anche la detrazione Irpef del 36% sugli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013. In questo caso, l’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 36% calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo massimo di 48.000 euro e deve essere ripartita in 10, 5 o 3 rate annuali di pari importo. Per fruire di questa particolare agevolazione non sono necessarie né la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara né l'effettuazione dei pagamenti mediante bonifico.
Il ddl Finanziaria 2010 ha, inoltre, reso permanente l'aliquota Iva al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio
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Periodo | Var% |
Novembre-2016 Novembre-2017 | 0,9 |
Dicembre-2016 Dicembre-2017 | 0,9 |
Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 0,9 |
Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 0,5 |
Marzo-2017 Marzo-2018 | 0,8 |
Periodo | Var% |
Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 0,9 |
Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 0,5 |
Marzo-2017 Marzo-2018 | 0,7 |
Aprile-2017 Aprile-2018 | 0,4 |
Maggio-2017 Maggio-2018 | 0,9 |
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