E' nel momento in cui si conclude l'accordo che, anche dal punto di vista fiscale, rileva il trasferimento del bene

Se più contratti fra loro collegati si configurano quale una "locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti", il bene strumentale oggetto degli accordi è iscrivibile fra le immobilizzazioni materiali dell'acquirente, con rilevanza anche fiscale delle quote di ammortamento, sin dall'esercizio della sua consegna, a prescindere, quindi, dal non ancora perfezionato formale trasferimento di proprietà.

Con la risoluzione n. 11/E del 9 gennaio, l'agenzia delle Entrate torna, così, a ribadire quanto già chiarito con un suo precedente intervento (cfr risoluzione n. 338/2008): come stabilito dall'articolo 109, comma 2 del Tuir, in presenza di un contratto di vendita con riserva della proprietà o di un contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, il verificarsi dell'effetto traslativo è voluto da entrambi i contraenti già al momento della conclusione del negozio ed è, quindi, a tale ultima data che occorre fare riferimento per individuare il momento in cui ai fini della redazione del bilancio e ai fini fiscali rileva il trasferimento del bene.

La struttura contrattuale oggetto dell'interpello prevedeva che:

  • la società italiana (Alfa Spa) commissionava dei rimorchiatori a un cantiere navale situato in Spagna, finanziandone la costruzione con un prestito garantito da ipoteca sui rimorchiatori stessi
  • i rimorchiatori sarebbero poi stati ceduti da Alfa Spa a una società di leasing spagnola, che, a sua volta, li avrebbe concessi in leasing a un gruppo di interesse economico di diritto spagnolo (Aie). Dall'Aie sarebbero, infine, ritornati allo società italiana sulla base di un contratto di locazione a scafo nudo, con opzione di acquisto alla scadenza.

L'Agenzia, in realtà, non è entrata nel "merito della questione", procedendo all'inquadramento giuridico della tipologia di accordo. La risposta, difatti, è stata fornita "Nel presupposto - non verificabile in sede di interpello che è strumento volto all'interpretazione della normativa tributaria e non alla qualificazione dei presupposti giuridici per l'applicazione delle norme - che effettivamente nel caso in esame la struttura contrattuale posta in essere dalle parti sia riconducibile ad una locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti".

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