IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 7 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, con il quale la misura del tasso di interesse legale e' stata fissata all'1,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2011
Il Ministro: Monti
Gazzetta Ufficiale N. 292 del 15 Dicembre 2010 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 dicembre 2010 Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011. (10A15099)
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata all'1,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2010
Il Ministro: Tremonti
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2009 - Il Ministro: Tremonti
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2007. Il Ministro: Padoa Schioppa
http://www.rivaluta.it/leggi/dec_gu-291_del_15_12_2007.htm
Finanziaria 2008 - Finanziaria 2008
Decreto-legge n° 262 del 2 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n° 286 – Primi chiarimenti - pdf (circolare n° 1) FILE PDF
La legge finanziaria degli anni precedenti
Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (G.U. 13.10.98, n. 239)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il compito di determinare i criteri e le modalità di applicazione della norma, recata dallo stesso comma 36;
Visto l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;
Viste le osservazioni della Corte dei conti mosse con rilievi istruttori n. 3/51 del 4 marzo 1996, e n. 2/27 del 14 marzo 1997;
Considerato che in conseguenza di ciò è stata interessata la sezione del controllo della Corte dei conti la quale ha ricusato il visto con deliberazione n. 24 del 26 gennaio 1998;
Ritenuto di doversi adeguare ai rilievi contenuti nella sopraddetta deliberazione;
Vista la comunicazione del presente provvedimento inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 1 settembre 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai crediti concernenti retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, con effetto dal 1 gennaio 1995. Le stesse disposizioni si applicano altresì nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sia ordinarie che privilegiate, aventi funzione sostitutiva o integrativa di quelle ordinarie; dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie e militari di cui all'articolo 67, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed annessa tabella n. 3.
Articolo 2
(Criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria)
1. Dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.
3. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 16 dicembre 1990, sono dovuti gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazione monetaria.
4. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 1° gennaio 1995, sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%.
5. La rivalutazione monetaria è calcolata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertati dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicati mensilmente nella Gazzetta Ufficiale.
6. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti d'ufficio.
7. Rimangono fermi gli ordinari termini di prescrizione.
Articolo 3
(Modalità di calcolo)
1. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, da comunicare all'interessato nel termine di trenta giorni.
2. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. E' escluso l'anatocismo.
3. Sulle somme da liquidare a titolo di interesse legale o rivalutazione monetaria è applicata la ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
Articolo 4
(Imputazione della spesa)
1. La spesa relativa agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato è imputata nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli, aventi natura di spesa obbligatoria, iscritti negli stati di previsione delle singole amministrazioni.
2. Per i dipendenti pubblici non statali la spesa di cui al comma 1, è a carico delle amministrazioni di appartenenza.
3. Per quanto attiene le pensioni e le altre provvidenze di natura assistenziale, la spesa è a carico delle amministrazioni, organismi ed enti previdenziali competenti all'erogazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 1 settembre 1998
p. Il Ministro: Pennacchi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 1 ottobre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 323
NOTE:
- Il testo del comma 36, dell'art.22, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, è il
seguente:
"36. (Omissis). L'art.16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il testo del comma 6, dell'art.16, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991, è il seguente:
"6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito".
- Il testo dell'art.1284 del codice civile è il seguente:
"Art.1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale".
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