Anatocismo deriva dal greco ἀνατοκισμός anatokismós, composto di ανα- «sopra, di nuovo» e τοκισμός «usura») anà (sopra, di nuovo).
Per anatocismo tecnicamente s'intende l'interesse composto, ossia il fatto che gli interessi maturati e non pagati diventano bene capitale e come tali siano suscettibili di produrre interesse a loro volta.
Ecco un esempio pratico di calcolo anatocistico
Il 1° gennaio devi pagare alla tua banca una somma di 1.000 euro (capitale) sulla quale maturano nel corso dell'anno gli interessi al tasso dell'1,5 % su base annuale. L'importo non viene pagato alla scadenza.
Quale sarà la somma del debito da restituire?
Data | Capitale | Tasso | Mesi | Interessi | Somma da restituire |
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1° Gennaio 2020 | 1.000 | ||||
31 Dicembre 2020 | 1.000 | 1,5% | 12 | 15 | 1.015 |
Il 31 dicembre 2020 la somma dovuta sarà di 1.015 euro: 15 euro sono gli interessi più 1.000 euro di capitale iniziale.
Dal 1 gennaio 2021, 15 euro di interessi vanno ad aggiungersi al capitale.
Al 31 dicembre 2021 il debito produrrà interessi sull'importo di 1015,00 euro. Quindi il totale del debito che si dovrà sarà uguale a 1015 euro + 15,23 euro .
Il debito complessivo da restituire sarà così salito a 1.015,23 euro.
Di seguito proponiamo due tabelle sul calcolo trimestrale degli interessi semplici e composti classico, esempio di problematiche di calcolo anatocistico.
Si noterà come nella seconda tabella, gli interessi composti siano maggiori dei semplici.
trim | Capitale | Interesse | Saldo e debito |
I | €100.000,00 | €2.000,00 | €102.000,00 |
II | €100.000,00 | €4.000,00 | €104.000,00 |
III | €100.000,00 | €6.000,00 | €106.000,00 |
IV | €100.000,00 | €8.000,00 | €108.000,00 |
Totale Interessi (passivi): euro 8000,00
trim | Capitale | Interesse | Saldo e debito |
I | €100.000,00 | €2.000,00 | €102.000,00 |
II | €102.000,00 | €2.040,00 | €104.040,00 |
III | €104.040,00 | €2.080,80 | €106.120,80 |
IV | €106.120,80 | €2.122,42 | €108.243,22 |
Totale interessi (passivi): Euro 8243,22
In pratica, gli interessi vengono dalla Banca conteggiati ogni trimestre, esposti come "voce" nell'estratto conto, per finire sommati al saldo debitore finale.
Così facendo, gli interessi "capitalizzati" nel trimestre precedente producono, allo scadere del trimestre successivo, a loro volta interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale, e così via, in una spirale senza fine.
Di seguito un esempio di calcolo
Puoi calcolare gli interessi anatocistici su importi tramite questa utility
Calcolo senza anatocismo
interesse trimestrale = (1.000,00 x 3 x 10)/1200 = € 25,00
quindi, ogni trimestre i 1.000 euro di capitale fruttano sempre € 25,00
Calcolo con l’anatocismo
quindi, con l’anatocismo aumentano gli interessi da corrispondere al creditore
Le clausole contenute nei contratti bancari alludenti a tale "prassi" (c.d. clausole anatocistiche) sono infatti nulle, perché in violazione del divieto di anatocismo sancito dall’art. 1283 codice civile
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (att. 162).
Tale norma da ultimo citata, espressamente dispone che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi".
Non consta, infatti, che le Banche agiscano sulla scorta di un uso normativo consolidato sin dalla data di entrata in vigore del codice civile, unica condizione in base alla quale la clausola anatocistica possa considerarsi valida.
Le Banche, del resto, non possono invocare in loro favore alcun "uso" formatosi e consolidatosi dopo l'entrata in vigore del codice civile, posto che nel nostro ordinamento, i c.d. usi "contra legem" non sono tollerati, come si desume agevolmente - ed a tacer d'altro - dall'art. 1 delle preleggi sulle fonti del diritto e la loro gerarchia
Il divieto dell’anatocismo (bancario e non) è sempre esistito nel nostro ordinamento giuridico in virtù dell’art. 1283 del Codice Civile. Tuttavia le Banche agivano legittimamente quando applicavano la sopraesposta metodologia di calcolo degli interessi sui conti correnti, perché tale comportamento consuetudinario era stato ampiamente avallato dalla giurisprudenza, almeno fino al momento in cui ha preso il via tutto il processo di revisione interpretativa delle norme riguardanti la fattispecie dell’anatocismo. Processo di revisione culminato con la definitiva sentenza del 4 novembre 2004, n. 21095, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella quale in sostanza si afferma l’illegittimità, anche per il passato, degli addebiti bancari per anatocismo.
Prima di questa famosa sentenza c’era stato comunque l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 342/1999, comma 2, che, introducendo un nuovo comma all’art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un’apposita delibera del Cicr (Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio), le modalità ed i criteri di produzione degli interessi sugli interessi (anatocismo), maturati nell’esercizio dell’attività bancaria, purché fosse rispettata la stessa periodicità sia nel conteggio sui saldi passivi, sia su quelli attivi.
In sostanza, la volontà legislativa, trasfusa nel TUB, è nel senso della non illegittimità del comportamento delle Banche qualora queste provvedano a liquidare periodicamente non solo gli interessi maturati a loro favore, ma anche quelli a credito del correntista. È sufficiente il riconoscimento di questa reciprocità di trattamento e quindi la contabilizzazione sul conto corrente di eventuali interessi a credito della clientela, per essere in regola con le norme legislative disciplinanti il complesso fenomeno dell’anatocismo.
Il sigillo ufficiale al suddetto nuovo corso in tema di calcolo degli interessi bancari è stato poi apposto dalla sentenza del Cicr emanata il 9 febbraio 2000, la quale ha definitivamente fissato il momento di decorrenza dell’obbligo, a carico delle Banche, di riconoscere ai correntisti pari periodicità nella liquidazione degli interessi. Questo momento è venuto quindi a coincidere con la liquidazione del 30 giugno 2000 e vedremo quanto questa data sia di grandissima rilevanza ai fini del ricalcolo degli interessi anatocistici.
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