Separazione delle carriere dei magistrati. Cosa significa?

Dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati nella politica italiana

Il dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati è un tema ricorrente nella politica e nel diritto italiani, con implicazioni profonde sul sistema giudiziario e sulla divisione dei poteri.

Cosa significa separazione delle carriere dei magistrati?

Il sistema attuale: Magistratura unica

In Italia, i magistrati sono tutti appartenenti a un’unica carriera. Questo significa che un magistrato, dopo essere entrato in magistratura tramite concorso pubblico, può scegliere di diventare giudice (magistrato giudicante) o pubblico ministero (magistrato requirente), e può anche passare da un ruolo all’altro nel corso della carriera, sebbene con alcune limitazioni.

  • Il giudice ha il compito di decidere in modo imparziale su cause civili e penali.
  • Il pubblico ministero (PM) è il rappresentante dello Stato che conduce le indagini e sostiene l’accusa nei processi penali.

Entrambi sono magistrati, hanno lo stesso status giuridico, le stesse tutele e lo stesso organo di autogoverno: il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

Cosa significa separazione delle carriere dei magistrati?

La riforma che propone la separazione delle carriere prevede che i giudici e i pubblici ministeri seguano percorsi distinti fin dall’inizio della loro carriera, senza possibilità di passaggio tra i due ruoli. Il pubblico ministero avrebbe una carriera autonoma e separata da quella dei giudici, con un proprio organo di autogoverno.

L’idea è ispirata al modello anglosassone (ad esempio negli Stati Uniti), dove l’accusa è rappresentata da un procuratore (district attorney) che fa parte dell’esecutivo, mentre il giudice è un arbitro imparziale.

Le ragioni a favore

Chi sostiene la separazione delle carriere, tra cui molte forze politiche di centrodestra e parte della dottrina giuridica, argomenta che:

  • Garantirebbe maggiore imparzialità del giudice, che non avrebbe più legami culturali e formativi con i PM.
    • Oggi, un magistrato può iniziare la carriera come pubblico ministero (PM) e poi passare a fare il giudice, portando con sé una mentalità formata nella funzione accusatoria. Questo potrebbe influenzare il suo approccio nel giudicare, rendendolo più incline a credere all’impianto accusatorio piuttosto che alla difesa. Per esempio un giudice che ha trascorso diversi anni come PM potrebbe, anche inconsciamente, avere una maggiore predisposizione a considerare credibili le tesi dell’accusa, poiché abituato a costruire procedimenti basati su indizi e testimonianze. Separare le carriere eliminerebbe questo possibile condizionamento.
  • Eviterebbe un’eccessiva contiguità tra PM e giudici, che attualmente sono colleghi e provengono dalla stessa formazione.
    • Nel caso Enzo Tortora, il noto conduttore televisivo fu accusato ingiustamente di associazione camorristica. Durante il processo, molti osservatori notarono un atteggiamento di vicinanza tra giudice e PM, con scambi di battute informali che sembravano mostrare una connessione culturale tra le due figure. La separazione delle carriere ridurrebbe il rischio di questa familiarità.
  • Renderebbe più chiaro il ruolo del pubblico ministero, che, pur essendo un magistrato, nella pratica appare sempre più simile a un avvocato dell’accusa.
    • Nei sistemi giuridici anglosassoni, il pubblico ministero è chiaramente distinto dal giudice ed è un vero e proprio avvocato dell’accusa. In Italia, invece, il PM è formalmente un magistrato indipendente, ma nella pratica agisce sempre più come un avvocato dell’accusa, con l’aggravante che gode delle stesse tutele dei giudici.
  • Porterebbe a una maggiore terzietà del giudice, come avviene nei sistemi accusatori.
    • Nel sistema attuale, il giudice e il PM provengono dallo stesso concorso e dalla stessa formazione, il che potrebbe rendere il giudice meno terzo rispetto alle parti in causa. Nei sistemi accusatori, come quello statunitense, il giudice è invece completamente separato da accusa e difesa e ha il compito di garantire un processo equo.  Per esempio nel processo Andreotti, il PM sostenne per anni l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa contro l’ex Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Alla fine, la Cassazione stabilì che i reati erano prescritti, ma molti critici sottolinearono che il processo durò anni anche a causa della forte convinzione dell’accusa. Con una separazione più netta delle carriere, il giudice avrebbe potuto mantenere una posizione più distante dall’impostazione del PM sin dall’inizio.

Le ragioni contro

I detrattori della separazione, tra cui molti magistrati e forze politiche di centrosinistra, obiettano che:

  • Rischierebbe di creare un PM più vicino all’esecutivo, minando l’indipendenza della magistratura e aumentando il rischio di pressioni politiche sulle indagini.
    • Immaginiamo che un governo in carica voglia colpire un avversario politico con un’indagine. Se il PM fosse più vicino all’esecutivo, potrebbe subire pressioni per accelerare l’inchiesta o dare maggiore enfasi a determinate accuse, anche in assenza di elementi solidi. Attualmente, invece, il PM è un magistrato indipendente, che risponde solo alla legge e non al governo.
  • Potrebbe ridurre le garanzie per i cittadini, perché il PM, separato dal corpo della magistratura, potrebbe trasformarsi in un organo più aggressivo e meno equilibrato.
    • Un cittadino viene accusato ingiustamente di un reato. Se il PM ha una cultura più orientata alla condanna, potrebbe portare avanti l’accusa con più insistenza, anche in assenza di prove solide, rendendo più difficile la difesa dell’imputato. Questo scenario si è verificato in alcuni sistemi separati, come negli USA, dove i PM hanno un elevato tasso di condanne e spesso ricorrono a strategie di plea bargaining (patteggiamento), spingendo gli imputati a dichiararsi colpevoli anche quando potrebbero essere innocenti.
  • L’attuale sistema garantisce già l’indipendenza dei giudici, che sono vincolati solo alla legge.
    • Nell’ordinamento italiano, i giudici non dipendono dal governo e non hanno alcun rapporto gerarchico con il pubblico ministero. L’unità della carriera non ha mai impedito ai giudici di prendere decisioni indipendenti e imparziali, come dimostrano molte sentenze contrarie agli interessi dello Stato o di potenti gruppi politici.
  • Non esiste un reale problema di imparzialità, dato che il giudice decide sulla base delle prove e non sulla base di una vicinanza con il PM.
    • I giudici decidono sulla base delle prove e delle norme giuridiche, non sulla base di un legame con il pubblico ministero. Il fatto che giudici e PM appartengano allo stesso corpo non significa che siano “alleati”. Le loro funzioni e responsabilità sono già chiaramente distinte.

Il nesso con la riforma della Giustizia

Il tema della separazione delle carriere si inserisce nella più ampia discussione sulla riforma della giustizia in Italia. Alcuni temono che la separazione sia un passo verso una magistratura meno indipendente, mentre altri la vedono come una riforma necessaria per garantire processi più equi.

L’eventuale riforma richiederebbe una modifica costituzionale, perché l’attuale assetto della magistratura è stabilito dagli articoli 101-110 della Costituzione.

Situazione attuale

Attualmente, il governo e alcune forze politiche stanno spingendo per una riforma che includa la separazione delle carriere, ma non c’è ancora un consenso politico definitivo. Probabilmente, se la riforma dovesse andare avanti, si arriverebbe a un referendum costituzionale.

Verso una riforma possibile?

La questione è delicata: da un lato c’è la necessità di garantire maggiore terzietà e imparzialità nei processi, dall’altro c’è il timore che il pubblico ministero diventi troppo vicino all’esecutivo. La soluzione dipenderà dal compromesso politico che si riuscirà a trovare nei prossimi mesi.

Per approfondire

Su Famiglia Cristiana Separazione delle carriere, che cos’è, a chi conviene, perché se ne parla

Su referendumgiustiziagiusta.it Separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti

Compenso avvocato: normativa di riferimento e calcolo

Normativa di riferimento per il calcolo del compenso dell’Avvocato

Prima di addentraci sul calcolo del compenso dell’Avvocato è necessario conoscere la normativa di riferimento.

Compenso avvocato: normativa di riferimento e calcolo 1

L’attività professionale svolta dall’Avvocato è normata da:

  • art. 2233 c.c.  Compenso
  • legge n. 247/2012 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. (13G00018) (GU Serie Generale n.15 del 18-01-2013 – Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2013)
    • art. 9 della legge n. 27/2012 (legge di conversione del D.L. n. 1/2012)
    • art. 13 della legge professionale n. 247/2012 
    • art. 13 bis della stessa legge professionale n. 247/2012 (introdotto dalla legge n. 205/2017).
    • Decreti ministeriali previsti dal comma 6 dell’art. 13 della legge professionale n. 247/2012
  • DECRETO 10 marzo 2014, n. 55 (in G.U. 02/04/2014, n.77)
    Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (14G00067)
  • DECRETO 10 novembre 2014, n. 170 (in G.U. 24/11/2014, n.273)
    Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (14G00185)

  • DECRETO 8 marzo 2018, n. 37 (in G.U. 26/04/2018, n.96)
    Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (18G00062)

Utility online per determinare il compenso dell’Avvocato

Su professionegiustizia.it una utilissima utility gratuita per il calcolo del compenso. La procedura molto lineare permette di selezionare (rispetto al DM 55/2014) il tipo di Tabella in base al procedimento o al tipo di causa  e successivamente lo scaglione di valore della controversia. Successivamente all’utente si aprirà un form dove introdurre i dati utili per il calcolo.

 

Calcolo Compensi Mediazione

Su www.101mediatori.it è disponibile un  simulatore per il calcolo dei compensi professionali per avvocati e studi legali che assistono il cliente nella Mediazione civile, basato sui parametri ministeriali 2014, disciplinati dal DM 55/2014 .


Schemi di scrittura privata per il conferimento di incarico professionale 

Considerato che il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale  il CNF (Consiglio Nazionale Forense) ha messo  a disposizione una serie di modelli di scrittura privata utili per il conferimento di incarico. 

I modelli sono:

riferimenti normativi Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Art. 13.Conferimento dell'incarico e compenso

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Calcolo date di scadenze pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale

Casi specifici sul calcolo delle scadenze

Calcolo date di scadenze pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale relative ai bandi di concorso

Se nel bando di concorso è scritto “30 giorni dalla data di pubblicazione” oppure è scritto “30 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione“, il termine decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando.

Quindi in pratica se il bando è stato pubblicato in data  1 gennaio 2019 il termine dei 30 giorni  decorre dal 2 gennaio 2019. In definitiva se è stato specificato 30 giorni dalla data di pubblicazione i 30 giorni partiranno dal 2 gennaio 2019 fino al  31 gennaio 2019.

Dies a quo non computatur in termino

Questa locuzione latina si traduce approssimativamente in italiano come “giorno da cui non si computa nel termine”. Questa espressione viene utilizzata nel contesto giuridico per indicare un giorno da cui non si inizia a calcolare un determinato periodo di tempo. In altre parole, è un giorno che non viene incluso nel conteggio del termine o del periodo di tempo stabilito per una determinata azione legale o un obbligo.

Questa espressione è spesso utilizzata per chiarire quando inizia a decorrere un termine e per evitare confusione nel calcolo dei giorni previsti per l’adempimento di obblighi contrattuali o di altre disposizioni giuridiche.

Un altro caso 

Se nel bando è scritto “entro 30 giorni“, il termine decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando.

In pratica se il bando è stato pubblicato in data  1 gennaio 2019 il termine dei 30 giorni  decorre dal 2 gennaio 2019.

In definitiva  i 30 giorni partiranno dal 2 gennaio 2019 fino al  31 gennaio 2019.

Per aiutarti abbiamo pubblicato sotto una tabella con il numero del giorno e data, questa tabella torna utile per capire. Spesso un errore che viene commesso è quello di sommare (per esempio con Excel) 30 giorni al 2 gennaio. Questo porterebbe il limite superiore al 1 febbraio 2019 e non al 31 gennaio 2019.

Data di Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 01/01/2019
1 02/01/2019
2 03/01/2019
3 04/01/2019
4 05/01/2019
5 06/01/2019
6 07/01/2019
7 08/01/2019
8 09/01/2019
9 10/01/2019
10 11/01/2019
11 12/01/2019
12 13/01/2019
13 14/01/2019
14 15/01/2019
15 16/01/2019
16 17/01/2019
17 18/01/2019
18 19/01/2019
19 20/01/2019
20 21/01/2019
21 22/01/2019
22 23/01/2019
23 24/01/2019
24 25/01/2019
25 26/01/2019
26 27/01/2019
27 28/01/2019
28 29/01/2019
29 30/01/2019
30 31/01/2019

Quindi se una domanda per un presunto Bando di concorso dovesse arrivare presso l’amministrazione in data 1 febbraio 2019 sarebbe scartata perché arrivata oltre i termini.

Dalla Gazzetta Ufficiale viene anche specificato che se nel bando non ci sono indicazioni, la scadenza è di n. 30 gg a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 4);
nel caso in cui le Amministrazioni intendano derogare all’art. 4 D.P.R. 487/1994 riportando esattamente la data di scadenza nel testo dell’avviso, verranno adottate le indicazioni dell’autorità emanante;

Caso in cui la scadenza del bando coincide con i giorni festivi

Se la data di scadenza coincide con un giorno festivo, è indicata tale data lasciando al lettore l’applicazione del principio della posticipazione ‘ipso iure’ ex art. 2963 c.c. e 155 c.p.c.;

Caso in cui la Pubblicazione bando è sul “sito internet” dell’amministrazione

Se nel bando si fa riferimento alla pubblicazione sul “sito internet”, la data di scadenza non è riportata; per chiarimenti si legga la FAQ  su Gazzetta Ufficiale

Attenzione!
L’unica data ufficiale è quella ricavabile dal testo del Bando


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Legge di Bilancio:L’equo compenso ai professionisti è un modo per reintrodurre le tariffe minime professionali, già abolite senza rimpianti

 L’equo compenso ai professionisti è un modo per reintrodurre le tariffe minime professionali, già abolite senza rimpianti. Alla sua riproposizione nella legge di bilancio si oppone preventivamente l’Autorità garante della concorrenza che dice:  

“l’equo compenso in quanto idoneo a reintrodurre un sistema di tariffe minime, peraltro esteso all’intero settore dei servizi professionali, non risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale” e si pone, dunque, “in stridente controtendenza con i processi di liberalizzazione” che hanno riguardato anche “il settore delle professioni regolamentate”.

Se il papà non ha contatti con i figli pagherà i danni

Il papà pagherà i danni morali con la rivalutazione monetaria

Il tribunale di Milano con la  sent. n. 2938/17 del 13 luglio 2017 (Ex art. 2043 cod. civ. –  Art. 570 cod. pen.) ha condannato un padre che è stato  indifferente ovvero perchè rifiuta i contatti coi figli e per questo paga loro i danni morali.

Se non partecipa alle attività dei figli, non si presenta agli incontri settimanali ben descritti sulla sentenza di separazione e non partecipa alla loro crescita il papà verrà definito «Indifferente»

Per questo quindi la mamma dei figli potrà chiedere il pagamento dei danni per conto dei figli o anche questi ultimi, una volta raggiunta la maggiore età, possono intentare contro di lui una causa per averli lasciati senza una componente necessaria per la crescita: la figura e l’amore paterno, imprescindibile per una sano equilibrio.

Quanto allora dovrà pagare? Anche in questo caso ci sarà una soluzione  per quantificare i danni.

Si prendono a riferimento le tabelle del danno biologico del tribunale di Milano

Se  il padre, oltre che moralmente, è stato assente anche materialmente perché non ha pagato il mantenimento, allora dovrà versare tutti gli arretrati con la rivalutazione monetaria assegno di mantenimento

Riguardo alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, il giudice ha affermato che «ai fini di una corretta, sana ed equilibrata maturazione del bambino soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo umano», la presenza di «entrambe le figure parentali» è un elemento «imprescindibile». E ciò vale sia per le coppie sposate che per quelle di fatto tra conviventi.

Ma la legge può imporre a un padre di amare il proprio figlio? No, dice il tribunale di Milano. Non si può riconoscere certo l’esistenza di un obbligo giuridicamente coercibile del padre ad amare un figlio, ma la violazione degli obblighi di assistenza morale, di educazione di cura dei figli «rappresenta un illecito civile [2].

Infatti, al di là del reato previsto dal codice penale di violazione degli obblighi di assistenza familiare [3], il comportamento paterno in questione espone il minore ad una situazione … che indubbiamente influisce negativamente sul suo sviluppo psichico già duramente messo alla prova dalla separazione dei genitori. Il rifiuto di ogni approccio e contatto con il figlio disabile, che risulta «particolarmente odioso in quanto motivato proprio dalla sua disabilità», «configura un illecito e rappresenta certamente una perdita per il figlio». Del resto la famiglia è tutelata dalla nostra Costituzione che la descrive come «l’ambiente primario in cui i singoli si costruiscono come adulti e come persone»: chi lede la famiglia quindi compie una grave lesione.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 novembre 2014 – 4 giugno 2015, n. 11587

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 novembre 2014 – 4 giugno 2015, n. 11587
Presidente Petitti – Relatore Scalisi

Fatto e diritto

Rilevato che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis cd. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio: “Preso atto che l’avv. G. , con atto ex art. 702 bis cpc, del 13 aprile 2012 chiedeva la liquidazione della parcella relativa alla prestazione professionale fornita al Comune di Mussomeli quale difensore di parte civile nel giudizio a carico di M.F. più 43 celebratosi davanti al Tribunale di Palermo. Il Tribunale in composizione collegiale ritenendo che il procedimento de quo esulasse dall’ambito applicativo dello speciale procedimento ex art. 28 legge 794 del 1942 e art. 14 dlgs. 150 del 2011 rimetteva il processo davanti al Giudice monocratico.

I Protocolli di Sion: un falso storico

Commettere errori quando si è succubi di un’ideologia è molto semplice: ci si convince di qualcosa, non necessariamente reale, e si è convinti di essere portatori di una verità assoluta.

Sergei Nilus, prete russo, nel 1905 pubblicò in appendice alla sua opera sulla venuta dell’Anticristo sulla terra un presunto documento segreto dal titolo I Protocolli dei Savi di Sion, che descriveva un ipotetico piano per la conquista del mondo da parte degli ebrei.

Nilus asseriva che i protocolli fossero opera del primo convegno sionista tenutosi a Basilea nel 1897, nel corso del quale gli anziani avrebbero indicato alle giovani generazioni gli strumenti per poter manipolare le masse e instaurare un nuovo ordine politico: la diffusione di idee liberali, la promozione della libertà di stampa, la contestazione dell’autorità tradizionale e dei valori cristiani e patriottici, il controllo della finanza e dei mezzi di comunicazione. In realtà i Protocolli erano il risultato di una teoria complottista elaborata dalla polizia zarista, al fine di scaricare sugli ebrei il malcontento popolare.

Questo falso storico favorì l’antisemitismo e indusse molti ebrei ad emigrare per sfuggire ai pogrom e all’ostilità della gente. Soltanto nel 1921 verrà dimostrato dal quotidiano Times che si trattava di un falso; tuttavia la propaganda nazista lo utilizzerà per giustificare la persecuzione ebraica. I Protocolli dei Savi di Sion hanno ancora oggi dei sostenitori: sono oggetto di studio nelle scuole in Arabia Saudita.


Autrice dell'articolo: Claudia Marrama Saccente

I detenuti nelle carceri italiane (dato Istat al 31 dicembre 2013)

L’ISTAT comunica che al 31 dicembre 2013 risultano detenute nelle carceri italiane 62536 persone, il 4,8% in meno rispetto al 2012 (-8% sul 2010); per i dettagli si veda il prospetto 8 nella tabella riportataprospetto8detenutipresentiperripartizionedetenzionecittadinzasesso

Sono circa 10 milioni i detenuti nel mondo, condannati nella maggior parte dei casi. Il tasso di detenzione per 100.000 abitanti è pari a 103,8 in Italia, a 128,9 in Europa, a 145 nel mondo.