Compenso avvocato: normativa di riferimento e calcolo

Normativa di riferimento per il calcolo del compenso dell’Avvocato

Prima di addentraci sul calcolo del compenso dell’Avvocato è necessario conoscere la normativa di riferimento.

Compenso avvocato: normativa di riferimento e calcolo 1

L’attività professionale svolta dall’Avvocato è normata da:

  • art. 2233 c.c.  Compenso
  • legge n. 247/2012 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. (13G00018) (GU Serie Generale n.15 del 18-01-2013 – Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2013)
    • art. 9 della legge n. 27/2012 (legge di conversione del D.L. n. 1/2012)
    • art. 13 della legge professionale n. 247/2012 
    • art. 13 bis della stessa legge professionale n. 247/2012 (introdotto dalla legge n. 205/2017).
    • Decreti ministeriali previsti dal comma 6 dell’art. 13 della legge professionale n. 247/2012
  • DECRETO 10 marzo 2014, n. 55 (in G.U. 02/04/2014, n.77)
    Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (14G00067)
  • DECRETO 10 novembre 2014, n. 170 (in G.U. 24/11/2014, n.273)
    Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (14G00185)

  • DECRETO 8 marzo 2018, n. 37 (in G.U. 26/04/2018, n.96)
    Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (18G00062)

Utility online per determinare il compenso dell’Avvocato

Su professionegiustizia.it una utilissima utility gratuita per il calcolo del compenso. La procedura molto lineare permette di selezionare (rispetto al DM 55/2014) il tipo di Tabella in base al procedimento o al tipo di causa  e successivamente lo scaglione di valore della controversia. Successivamente all’utente si aprirà un form dove introdurre i dati utili per il calcolo.

 

Calcolo Compensi Mediazione

Su www.101mediatori.it è disponibile un  simulatore per il calcolo dei compensi professionali per avvocati e studi legali che assistono il cliente nella Mediazione civile, basato sui parametri ministeriali 2014, disciplinati dal DM 55/2014 .


Schemi di scrittura privata per il conferimento di incarico professionale 

Considerato che il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale  il CNF (Consiglio Nazionale Forense) ha messo  a disposizione una serie di modelli di scrittura privata utili per il conferimento di incarico. 

I modelli sono:

riferimenti normativi Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Art. 13.Conferimento dell'incarico e compenso

Letture utili online sullo stesso argomento

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Calcolo date di scadenze pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale

Casi specifici sul calcolo delle scadenze

Calcolo date di scadenze pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale relative ai bandi di concorso

Se nel bando di concorso è scritto “30 giorni dalla data di pubblicazione” oppure è scritto “30 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione“, il termine decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando.

Quindi in pratica se il bando è stato pubblicato in data  1 gennaio 2019 il termine dei 30 giorni  decorre dal 2 gennaio 2019. In definitiva se è stato specificato 30 giorni dalla data di pubblicazione i 30 giorni partiranno dal 2 gennaio 2019 fino al  31 gennaio 2019.

Dies a quo non computatur in termino

Questa locuzione latina si traduce approssimativamente in italiano come “giorno da cui non si computa nel termine”. Questa espressione viene utilizzata nel contesto giuridico per indicare un giorno da cui non si inizia a calcolare un determinato periodo di tempo. In altre parole, è un giorno che non viene incluso nel conteggio del termine o del periodo di tempo stabilito per una determinata azione legale o un obbligo.

Questa espressione è spesso utilizzata per chiarire quando inizia a decorrere un termine e per evitare confusione nel calcolo dei giorni previsti per l’adempimento di obblighi contrattuali o di altre disposizioni giuridiche.

Un altro caso 

Se nel bando è scritto “entro 30 giorni“, il termine decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando.

In pratica se il bando è stato pubblicato in data  1 gennaio 2019 il termine dei 30 giorni  decorre dal 2 gennaio 2019.

In definitiva  i 30 giorni partiranno dal 2 gennaio 2019 fino al  31 gennaio 2019.

Per aiutarti abbiamo pubblicato sotto una tabella con il numero del giorno e data, questa tabella torna utile per capire. Spesso un errore che viene commesso è quello di sommare (per esempio con Excel) 30 giorni al 2 gennaio. Questo porterebbe il limite superiore al 1 febbraio 2019 e non al 31 gennaio 2019.

Data di Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 01/01/2019
1 02/01/2019
2 03/01/2019
3 04/01/2019
4 05/01/2019
5 06/01/2019
6 07/01/2019
7 08/01/2019
8 09/01/2019
9 10/01/2019
10 11/01/2019
11 12/01/2019
12 13/01/2019
13 14/01/2019
14 15/01/2019
15 16/01/2019
16 17/01/2019
17 18/01/2019
18 19/01/2019
19 20/01/2019
20 21/01/2019
21 22/01/2019
22 23/01/2019
23 24/01/2019
24 25/01/2019
25 26/01/2019
26 27/01/2019
27 28/01/2019
28 29/01/2019
29 30/01/2019
30 31/01/2019

Quindi se una domanda per un presunto Bando di concorso dovesse arrivare presso l’amministrazione in data 1 febbraio 2019 sarebbe scartata perché arrivata oltre i termini.

Dalla Gazzetta Ufficiale viene anche specificato che se nel bando non ci sono indicazioni, la scadenza è di n. 30 gg a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 4);
nel caso in cui le Amministrazioni intendano derogare all’art. 4 D.P.R. 487/1994 riportando esattamente la data di scadenza nel testo dell’avviso, verranno adottate le indicazioni dell’autorità emanante;

Caso in cui la scadenza del bando coincide con i giorni festivi

Se la data di scadenza coincide con un giorno festivo, è indicata tale data lasciando al lettore l’applicazione del principio della posticipazione ‘ipso iure’ ex art. 2963 c.c. e 155 c.p.c.;

Caso in cui la Pubblicazione bando è sul “sito internet” dell’amministrazione

Se nel bando si fa riferimento alla pubblicazione sul “sito internet”, la data di scadenza non è riportata; per chiarimenti si legga la FAQ  su Gazzetta Ufficiale

Attenzione!
L’unica data ufficiale è quella ricavabile dal testo del Bando


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Legge di Bilancio:L’equo compenso ai professionisti è un modo per reintrodurre le tariffe minime professionali, già abolite senza rimpianti

 L’equo compenso ai professionisti è un modo per reintrodurre le tariffe minime professionali, già abolite senza rimpianti. Alla sua riproposizione nella legge di bilancio si oppone preventivamente l’Autorità garante della concorrenza che dice:  

“l’equo compenso in quanto idoneo a reintrodurre un sistema di tariffe minime, peraltro esteso all’intero settore dei servizi professionali, non risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale” e si pone, dunque, “in stridente controtendenza con i processi di liberalizzazione” che hanno riguardato anche “il settore delle professioni regolamentate”.

Se il papà non ha contatti con i figli pagherà i danni

Il papà pagherà i danni morali con la rivalutazione monetaria

Il tribunale di Milano con la  sent. n. 2938/17 del 13 luglio 2017 (Ex art. 2043 cod. civ. –  Art. 570 cod. pen.) ha condannato un padre che è stato  indifferente ovvero perchè rifiuta i contatti coi figli e per questo paga loro i danni morali.

Se non partecipa alle attività dei figli, non si presenta agli incontri settimanali ben descritti sulla sentenza di separazione e non partecipa alla loro crescita il papà verrà definito «Indifferente»

Per questo quindi la mamma dei figli potrà chiedere il pagamento dei danni per conto dei figli o anche questi ultimi, una volta raggiunta la maggiore età, possono intentare contro di lui una causa per averli lasciati senza una componente necessaria per la crescita: la figura e l’amore paterno, imprescindibile per una sano equilibrio.

Quanto allora dovrà pagare? Anche in questo caso ci sarà una soluzione  per quantificare i danni.

Si prendono a riferimento le tabelle del danno biologico del tribunale di Milano

Se  il padre, oltre che moralmente, è stato assente anche materialmente perché non ha pagato il mantenimento, allora dovrà versare tutti gli arretrati con la rivalutazione monetaria assegno di mantenimento

Riguardo alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, il giudice ha affermato che «ai fini di una corretta, sana ed equilibrata maturazione del bambino soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo umano», la presenza di «entrambe le figure parentali» è un elemento «imprescindibile». E ciò vale sia per le coppie sposate che per quelle di fatto tra conviventi.

Ma la legge può imporre a un padre di amare il proprio figlio? No, dice il tribunale di Milano. Non si può riconoscere certo l’esistenza di un obbligo giuridicamente coercibile del padre ad amare un figlio, ma la violazione degli obblighi di assistenza morale, di educazione di cura dei figli «rappresenta un illecito civile [2].

Infatti, al di là del reato previsto dal codice penale di violazione degli obblighi di assistenza familiare [3], il comportamento paterno in questione espone il minore ad una situazione … che indubbiamente influisce negativamente sul suo sviluppo psichico già duramente messo alla prova dalla separazione dei genitori. Il rifiuto di ogni approccio e contatto con il figlio disabile, che risulta «particolarmente odioso in quanto motivato proprio dalla sua disabilità», «configura un illecito e rappresenta certamente una perdita per il figlio». Del resto la famiglia è tutelata dalla nostra Costituzione che la descrive come «l’ambiente primario in cui i singoli si costruiscono come adulti e come persone»: chi lede la famiglia quindi compie una grave lesione.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 novembre 2014 – 4 giugno 2015, n. 11587

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 novembre 2014 – 4 giugno 2015, n. 11587
Presidente Petitti – Relatore Scalisi

Fatto e diritto

Rilevato che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis cd. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio: “Preso atto che l’avv. G. , con atto ex art. 702 bis cpc, del 13 aprile 2012 chiedeva la liquidazione della parcella relativa alla prestazione professionale fornita al Comune di Mussomeli quale difensore di parte civile nel giudizio a carico di M.F. più 43 celebratosi davanti al Tribunale di Palermo. Il Tribunale in composizione collegiale ritenendo che il procedimento de quo esulasse dall’ambito applicativo dello speciale procedimento ex art. 28 legge 794 del 1942 e art. 14 dlgs. 150 del 2011 rimetteva il processo davanti al Giudice monocratico.

I Protocolli di Sion: un falso storico

Commettere errori quando si è succubi di un’ideologia è molto semplice: ci si convince di qualcosa, non necessariamente reale, e si è convinti di essere portatori di una verità assoluta.

Sergei Nilus, prete russo, nel 1905 pubblicò in appendice alla sua opera sulla venuta dell’Anticristo sulla terra un presunto documento segreto dal titolo I Protocolli dei Savi di Sion, che descriveva un ipotetico piano per la conquista del mondo da parte degli ebrei.

Nilus asseriva che i protocolli fossero opera del primo convegno sionista tenutosi a Basilea nel 1897, nel corso del quale gli anziani avrebbero indicato alle giovani generazioni gli strumenti per poter manipolare le masse e instaurare un nuovo ordine politico: la diffusione di idee liberali, la promozione della libertà di stampa, la contestazione dell’autorità tradizionale e dei valori cristiani e patriottici, il controllo della finanza e dei mezzi di comunicazione. In realtà i Protocolli erano il risultato di una teoria complottista elaborata dalla polizia zarista, al fine di scaricare sugli ebrei il malcontento popolare.

Questo falso storico favorì l’antisemitismo e indusse molti ebrei ad emigrare per sfuggire ai pogrom e all’ostilità della gente. Soltanto nel 1921 verrà dimostrato dal quotidiano Times che si trattava di un falso; tuttavia la propaganda nazista lo utilizzerà per giustificare la persecuzione ebraica. I Protocolli dei Savi di Sion hanno ancora oggi dei sostenitori: sono oggetto di studio nelle scuole in Arabia Saudita.


Autrice dell'articolo: Claudia Marrama Saccente

I detenuti nelle carceri italiane (dato Istat al 31 dicembre 2013)

L’ISTAT comunica che al 31 dicembre 2013 risultano detenute nelle carceri italiane 62536 persone, il 4,8% in meno rispetto al 2012 (-8% sul 2010); per i dettagli si veda il prospetto 8 nella tabella riportataprospetto8detenutipresentiperripartizionedetenzionecittadinzasesso

Sono circa 10 milioni i detenuti nel mondo, condannati nella maggior parte dei casi. Il tasso di detenzione per 100.000 abitanti è pari a 103,8 in Italia, a 128,9 in Europa, a 145 nel mondo.