Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto viene calcolato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, sia per il caso cessazione dei rapporti di lavoro, che per i conteggi da operare in sede di chiusura del bilancio annuale (o dei bilanci infrannuali).
In base a quanto previsto dal quarto e quinto comma dell'art. 2120 del codice civile, il trattamento di fine rapporto "è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente, per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero".
Il coefficiente viene mensilmente determinato partendo da una formula che tiene conto di due elementi:a) il primo deriva dall'incremento del costo della vita comunicato mensilmente dall'ISTAT;b) il secondo, prefissato nella misura dell'1,50% annuo.
Come effetuare lo Sviluppo e calcolo delle tabelle dei coefficienti di rivalutazione del TFR
Per Esempio, i dati per il mese di Gennaio 2003, pari a 1,0042 risulta determinato nel modo seguente:
0,125% | A) Quota fissa pari ad 1/12 dell'1,5 per cento |
0,31486% | B) 75% dell'incremento percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati: il calcolo è effettuato dal raffronto tra l'indice del mese di Gennaio 2003 (119,6) rispetto all'indice del mese di Dicembre 2002 (119,1) |
0,439860% | Totale = A + B |
1,0042 |
Cosa viene computato nel calcolo del TFR?
Non vengono computate ai fini del TFR
Il D. Lgs. 47/2000, in vigore dal 01/01/2001, ha radicalmente modificato la tassazione del TFR e degli importi ad esso assimilati (come l'indennità di preavviso) sulla base delle seguenti considerazioni: