Per il calcolo degli interessi moratori si applica la formula dell’interesse semplice (tasso legale) al capitale (importo del tributo) per il numero di giorni (calendario civile) che decorrono da quello successivo al termine entro il quale doveva essere assolto l’adempimento al giorno in cui si effettua il pagamento, secondo la seguente formula:
I = C x R x N/365
dove C è il capitale (nel caso di specie, l’imposta da versare), R è il saggio d’interesse legale, N è il numero di giorni di ritardo e 365 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile.
A tale fine, è necessario che al denominatore sia sempre indicato il numero di giorni che compone l’anno civile (365), anche quando l’anno nel corso del quale gli interessi sono maturati sia composto di 366 giorni (anno bisestile).
Diversamente, infatti, si creerebbe un diverso trattamento a seconda che il contribuente ravveda o meno la violazione nel corso di un anno bisestile, posto che, in tale ultimo caso, a parità di giorni di ritardo, l’ammontare degli interessi moratori dovuti risulterebbe inferiore.
Al numeratore deve, invece, essere sempre indicato il numero effettivo di giorni di ritardo nel versamento, posto che gli interessi moratori sono dovuti fino al momento del versamento del tributo o parte del tributo dovuto e che gli stessi maturano “giorno per giorno”.
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