Domande e risposte sul DURC (Documento unico di regolarità contributiva)

Domanda

Un lavoratore autonomo che ha instaurato una rapporto di collaborazione occasionale deve presentare il durc interno? 
Se il durc interno lo presento dopo il 31/10 che sanzioni mi vengono applicate?

Risposta

In generale il DURC è necessario per tutti i datori di lavoro nell'ambito di :

- appalti di opere pubbliche;
- appalti di servizi pubblici;
- appalti di forniture pubbliche;
- lavori privati in edilizia per i quali sussista l'obbligo di inizio attività o soggetti al rilascio di una concessione;
- esonero dalla responsabilità solidale negli appalti;
- rilascio di attestazione da parte delle Società organismi di Attestazione;
- certificazione di regolarità contributiva in agricoltura;

- riduzioni ed agevolazioni contributiva
- agevolazioni normative in materia di lavoro e legislazione sociale

In riferimento ai primi sette punti il DURC deve essere richiesto e successivamente rilasciato dall'ente previdenziale preposto.

A differenza dei primi sette punti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1175 della Legge finanziaria 2007 (Legge 296/2006), a decorrere dal 1 luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale.

Tuttavia, per fruire delle agevolazioni contributive di pertinenza degli istituti previdenziali, il DM 24.10.2008 ha disposto che il DURC non debba essere richiesto dal datore di lavoro, ma sia verificato con procedura interna (DURC interno), direttamente dall'istituto che gestisce la contribuzione.

L'inps, pertanto, con circolare 51/2008 ha strutturato un proprio sistema di verifica della regolarità contributiva, che è condizione necessaria perché ogni datore di lavoro possa fruire delle agevolazioni specificatamente individuate come rientranti in tale verifica (ad esempio sgravi mobilità, decontribuzione salari variabili, ecc ...).

Al fine di perfezionare la suddetta verifica interna, l'istituto ha ritenuto dover acquisire da ogni datore di lavoro con sgravi rientranti nella casistica, una autocertificazione (mod. SC37) contenente dichiarazioni che ricollegano agli obblighi previsti dal decreto e non direttamente verificabili dall'istituto (ad esempio rispetto normativo del CCNL).

Tale autocertificazione deve essere inviata all'istituto, salvo proroghe, entro il 31.10.2008.

Tale premessa per concludere che un rapporto di collaborazione occasionale non rientra nella casistica di agevolazioni correlate alla verifica del DURC interno inps.
Se la presentazione del DURC interno avviene dopo la data prefissata le conseguenze sono di immediato decadimento delle agevolazioni normative e contributive per i rapporti di lavoro interessati, con tutte le conseguenze del caso.

Domanda

Ad oggi la nostra azienda non ha beneficiato di benefici contributi ma solo normativi ( cuneo fiscale). Deve inviare all'inps entro il 31/10 il durc interno sc37 per l'anno 2008? Per l'anno 2009 quando e' il termine ultimo per l'invio? Va inviato solo nel caso di utilizzo dei benefici contributivi?

Risposta
Il Ministero del Lavoro con circolare 5/2008 e l'INPS con circolare 51/2008 in riferimento alla formulazione "benefici normativi e contributivi" hanno fornito una definizione che a fronte dei primi interventi chiarificatori può essere tradotta nel seguente modo, in particolare per i benefici normativi:
 
"per benefici normativi devono intendersi tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello contributivo ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale. In tale campo rientrano le agevolazioni fiscali e i contributi e sovvenzioni previsti sia dalla normativa nazionale sia da quella regionale sia da atti con valenza comunque normativa connessi alla costitutuzione e gestione dei rapporti di lavoro"
 
La materia è ancora in fase interpretativa pertanto il cuneo fiscale sembrerebbe rientrare a pieno titolo fra i benefici normativi e, pertanto, non oggetto di presentazione del modello SC37 in quanto la procedura interna inps (durc interno) è riferibile alla fruizione di agevolazioni contributive di pertinenza dell'istituto.
 
In relazione all'invio annuale di tale modulo l'istituto non fa sapere quale sia il termine annuale entro cui presentare il modulo ma si limita semplicemente a richiamare solo la periodicità, salvo per la scdenza del 31/10/2008, nuovamente prorogata al 31/12/2008.

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