Domanda
Un lavoratore autonomo che ha instaurato una rapporto di collaborazione occasionale deve presentare il durc interno?
Se il durc interno lo presento dopo il 31/10 che sanzioni mi vengono applicate?
Risposta
In generale il DURC è necessario per tutti i datori di lavoro nell'ambito di :
- appalti di opere pubbliche;
- appalti di servizi pubblici;
- appalti di forniture pubbliche;
- lavori privati in edilizia per i quali sussista l'obbligo di inizio attività o soggetti al rilascio di una concessione;
- esonero dalla responsabilità solidale negli appalti;
- rilascio di attestazione da parte delle Società organismi di Attestazione;
- certificazione di regolarità contributiva in agricoltura;
- riduzioni ed agevolazioni contributiva
- agevolazioni normative in materia di lavoro e legislazione sociale
In riferimento ai primi sette punti il DURC deve essere richiesto e successivamente rilasciato dall'ente previdenziale preposto.
A differenza dei primi sette punti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1175 della Legge finanziaria 2007 (Legge 296/2006), a decorrere dal 1 luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale.
Tuttavia, per fruire delle agevolazioni contributive di pertinenza degli istituti previdenziali, il DM 24.10.2008 ha disposto che il DURC non debba essere richiesto dal datore di lavoro, ma sia verificato con procedura interna (DURC interno), direttamente dall'istituto che gestisce la contribuzione.
L'inps, pertanto, con circolare 51/2008 ha strutturato un proprio sistema di verifica della regolarità contributiva, che è condizione necessaria perché ogni datore di lavoro possa fruire delle agevolazioni specificatamente individuate come rientranti in tale verifica (ad esempio sgravi mobilità, decontribuzione salari variabili, ecc ...).
Al fine di perfezionare la suddetta verifica interna, l'istituto ha ritenuto dover acquisire da ogni datore di lavoro con sgravi rientranti nella casistica, una autocertificazione (mod. SC37) contenente dichiarazioni che ricollegano agli obblighi previsti dal decreto e non direttamente verificabili dall'istituto (ad esempio rispetto normativo del CCNL).
Tale autocertificazione deve essere inviata all'istituto, salvo proroghe, entro il 31.10.2008.
Tale premessa per concludere che un rapporto di collaborazione occasionale non rientra nella casistica di agevolazioni correlate alla verifica del DURC interno inps.
Se la presentazione del DURC interno avviene dopo la data prefissata le conseguenze sono di immediato decadimento delle agevolazioni normative e contributive per i rapporti di lavoro interessati, con tutte le conseguenze del caso.
Domanda
Ad oggi la nostra azienda non ha beneficiato di benefici contributi ma solo normativi ( cuneo fiscale). Deve inviare all'inps entro il 31/10 il durc interno sc37 per l'anno 2008? Per l'anno 2009 quando e' il termine ultimo per l'invio? Va inviato solo nel caso di utilizzo dei benefici contributivi?
Periodo | Var% |
Novembre-2016 Novembre-2017 | 0,9 |
Dicembre-2016 Dicembre-2017 | 0,9 |
Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 0,9 |
Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 0,5 |
Marzo-2017 Marzo-2018 | 0,8 |
Periodo | Var% |
Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 0,9 |
Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 0,5 |
Marzo-2017 Marzo-2018 | 0,7 |
Aprile-2017 Aprile-2018 | 0,4 |
Maggio-2017 Maggio-2018 | 0,9 |
Giugno-2017 Giugno-2018 | 1,2 |