Modifica del saggio di interesse legale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 12 Dicembre 2007

Modifica del saggio di interesse legale.

(GU n. 291 del 15-12-2007)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile, demanda al Ministro dell'economia e delle finanze la facolta' di modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto ministeriale 1° dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003 con il quale la misura del cennato saggio di interesse e' stata fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385 - testo unico della legge in materia bancaria e creditizia;

Visti il rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e il tasso d'inflazione annuo registrato;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2007.

Il Ministro: Padoa Schioppa

Legge 23 dicembre 1996, n. 662


ESTRATTO
Legge 23 dicembre 1996, n. 662

"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996
185. Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo".
Qui il link alla legge

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