Oneri detraibili e deducibili per anno 2016

Condominio minimo e bonus del 50 e 65%

Non è necessaria la richiesta di richiesta del codice fiscale da parte di un condominio minimo, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste italiane Spa dell’obbligo di operare la prescritta ritenuta all’atto dell’accredito del pagamento. In tale caso, per beneficiare della quota di detrazione spettante, è possibile inserire in dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico. In sede di controllo, poi, occorrerà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio. In sede di assistenza fiscale, inoltre, va prodotta, tra l’altro, una autocertificazione per attestare la natura dei lavori effettuati e indicare i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
Sono pertanto superate, le indicazioni fornite con la circolare 11/2014 e con la risoluzione 74/2015, salvi restando i comportamenti già posti in essere in attuazione di tali documenti.

Manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate

È confermata la cumulabilità della detrazione delle spese per la manutenzione, protezione o restauro dei beni di interesse storico e artistico (articolo 15, comma 1, lettera g, del Tuir) con quella per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir). In tale ipotesi, l’agevolazione per gli immobili oggetto di vincolo è ridotta nella misura del 50 per cento.

Acquisto immobili da locare