3.1.- Anche questo motivo è infondato.
Piuttosto la decisione della Corte di appello è coerente con i principi, ripetutamente affermati da questa Corte, ed in particolare:
a) con il principio secondo cui: “…in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992, n. 238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all’invio della parcella, tuttavia quando insorge controversia tra l’avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento della L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28, sicché è da quella data – e nei limiti di quanto liquidato dal giudice, e non da prima, che va riportata la decorrenza degli interessi” (cfr. Cass. n. 2431 del 2011; I1777del 2005, 5240 del 1999, 13586/1991, 5004 del 1993 3995 del 1988).
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