Avanzata da più parti la richiesta di aumentare il tasso attraverso il raddoppio della quota di esenzione da 5,29 a 10 €

In questi ultimi, infatti, il voucher è stato periodicamente adeguato e livellato al tasso di inflazione che, insieme a una più elevata esenzione fiscale del "titolo cartaceo", consente, peraltro, un aumento quantitativo e qualitativo del cibo. Il confronto della disciplina domestica con quella di altri Paesi stranieri, invero, offre lo spunto, ancor più in un periodo di crisi economica internazionale, per adeguare il valore dei buoni pasto al reale costo della vita. 

Italia, Europa e altri Stati a confronto
In particolare, ciò che distingue la situazione domestica da quella straniera sono due fattori. Quello prettamente numerico, innanzitutto, vede, ad esempio, il valore defiscalizzato del buono pasto della vicina Spagna a 9 euro (circa il 70,1 per cento in più dell'Italia, la cui quota si ferma a 5,29 euro), in Francia a 7 euro (circa il 32,5 per cento in più rispetto all'Italia), in Portogallo a 6,70 euro (circa il 26,6 per cento in più dell'Italia), in Turchia 6 euro (circa +13,1 per cento se paragonata con l'Italia); il valore facciale del servizio sostitutivo della mensa è, invece, più basso in Belgio dove il tasso di esenzione si ferma a 4,29 euro. Anche sotto il profilo temporale è possibile analizzare una discrepanza. Intanto il tasso del ticket domestico è bloccato da 15 anni. Già applicando il coefficiente di rivalutazione Istat il suo valore crescerebbe automaticamente intorno a 7 euro. In molti Paesi stranieri, invero, la quota di defiscalizzazione viene costantemente aggiornata. In Francia, ad esempio, la somma soggetta ad esenzione fiscale viene adeguata periodicamente a scadenze prestabilite e cioè ogni primo gennaio dell'anno; in Romania, invece, viene regolamentata ogni trimestre.

Cos'è il buono pasto?
Il buono pasto assolve il compito di garantire al lavoratore dipendente (pubblico o privato) un servizio sostitutivo in luogo della mensa. Gli attori del sistema dei buoni pasto sono quattro: il datore di lavoro e il lavoratore, i pubblici esercizi convenzionati e le società che emettono i buoni. I vantaggi principali per i primi due soggetti sono evidenti. Da un parte il lavoratore gode di un'ampia possibilità nella scelta dei locali pubblici convenzionati dove poter effettuare il pranzo durante l'intervallo di lavoro, dall'altro il datore di lavoro (le imprese e le amministrazioni pubbliche) non deve caricarsi degli onerosi costi d'immobilizzazioni di spazi e di capitali per mantenere una mensa aziendale. Per tali ragioni, negli ultimi anni, nel mondo, si è sempre più diffuso, da parte delle aziende soprattutto di medio-grande dimensione l'uso di distribuire ai dipendenti i titoli cartacei che danno diritto ad un pasto giornaliero. Al riguardo, giova osservare che pur in assenza di una pausa pranzo, il dipendente ha comunque diritto a ricevere la prestazione a titolo di rimborso spese pranzo, in quanto la stessa è legata alla giornata lavorativa e cioè, è strettamente connessa alla produttività del lavoratore. I buoni pasto, altresì, non devono essere conteggiati sotto il profilo contributivo e fiscale fino a concorrenza di un determinato importo.

L'origine storica e la defiscalizzazione
Secondo alcuni, l'invenzione del servizio sostitutivo mensa deve farsi risalire al 1948, quando un dottore inglese, John Winchendon, ebbe la felice idea di stipulare una convenzione con i locali attigui alla sua clinica medica. Secondo altri, la nascita del "voucher" deve, piuttosto, assegnarsi ad un uomo d'affari inglese, John Hack, che, nel vedere dei clienti di un ristorante pagare il conto con dei biglietti di carta, creò un unico fornitore di "biglietti" per tutto il Regno Unito. Sta di fatto che il vero e proprio sviluppo dei ticket restaurant deve attribuirsi in occasione di alcuni interventi di carattere fiscale. Sempre secondo certuni, il sistema ebbe il suo decollo nel 1954 in Inghilterra, poco dopo la fine del razionamento alimentare imposto dal conflitto mondiale, quando l'esecutivo britannico concesse incentivi fiscali per realizzare pasti esenti da tasse sul reddito e contributi assicurativi. Per altri, il successo del titolo cartaceo in discorso deve addursi, invece, ad una legge del 1967, quando in Francia venne istituita la defiscalizzazione dei buoni sostitutivi del servizio di mensa; legge che da quel momento spalancò la porta al successivo sviluppo di questo servizio. Oggi tale sistema, nato nei Paesi anglosassoni e diffusosi in Francia, Belgio e Spagna, sbarcando anche oltreoceano, sopratutto in Brasile, Argentina e Venezuela, viene adottato da oltre 30 Paesi in tutto il mondo.

La legislazione fiscale interna
In Italia il servizio sostitutivo di mensa è arrivato nel 1976. La disciplina fiscale che regola il suo meccanismo si rinviene nell'articolo 52, comma 2, lettera c) del Tuir secondo cui i buoni pasto sono esclusi dalla base imponibile fino a un valore complessivo giornaliero di 5,29 euro. Per le persone giuridiche il costo del buono pasto è interamente deducibile dal reddito, sia ai fini Ires che Irap, in quanto esso può essere incluso tra i costi per servizi. Il ticket restaurant, inoltre, viene fatturato all'azienda richiedente applicando l'aliquota Iva agevolata del 4 per cento (anche se quest'ultima non è però soggetta a detrazione, in base all'articolo 75, comma 3 della legge n. 413 del 1991). La stessa disciplina può essere applicata anche ai lavoratori autonomi, che possono acquistare i buoni pasto e dedurre dal reddito imponibile la relativa fattura, fino a un importo massimo totale pari al 2 per cento del proprio fatturato (in tale percentuale vanno incluse anche le spese per gli alberghi; l'Iva al 10 per cento, invece, non è detraibile). Sotto il profilo contabile i costi sono deducibili in bilancio come voce costo del personale. Il buono pasto, pertanto, è un titolo dal valore predeterminato che legittima al consumo di un pasto o di un servizio sostitutivo presso esercizi convenzionati e che subisce alcuni limiti all'utilizzo derivanti dalla normativa tributaria e previdenziale inerente al rapporto contrattuale di lavoro. I buoni pasto, infatti, possono essere utilizzati soltanto per fruire di un servizio ristorativo e non danno diritto al resto in denaro quando il valore della prestazione sia inferiore al valore nominale del buono. Ne consegue che nel caso in cui la prestazione effettuata dovesse avere un valore superiore a quello del ticket, si dovrà compensare la differenza in denaro. Inoltre i buoni pasto non possono essere convertiti in moneta, non danno diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle previste dal contratto di ristorazione, non possono essere utilizzati da persone diverse dai titolari stessi e non possono essere ceduti o commercializzati.

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