L'ultimo coefficiente per il trattamento di fine rapporto è uguale a 2,006938 per il periodo Dicembre 2023-Ottobre 2024
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Al 31 dicembre di ogni anno la somma complessivamente accantonata al 31/12 dell’anno precedente, viene rivalutata (comma 4° articolo 2120 del codice civile) mediante un meccanismo di indicizzazione a base composta, costituito da due componenti: un tasso a misura fissa dell’1,50% ed un tasso a misura variabile pari al 75,00% dell' aumento (rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente) dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi, accertato dall'ISTAT.
In caso di erogazione del TFR in corso d’anno (per liquidazione o anticipazione), l’indice da considerare è quello relativo al mese precedente (per le liquidazioni intervenute entro il 14 del mese) o del mese in corso (per le liquidazioni intervenute dopo il 14 del mese).
In questo caso il tasso dell’1,50% è considerato pro quota in dodicesimi.
E' opportuno ribadire che la rivalutazione monetaria del TFR viene fatta al 31/12 di ogni anno limitatamente alle quote calcolate negli anni precedenti, con esclusione quindi delle quote maturate nell'ultimo anno, i cui effetti inflazionistici acquistano rilevanza al 31/12 dell'anno successivo a quello di maturazione (es.: al 31/12/97 matura la quota dell'anno 1997, e contestualmente vengono rivalutate le quote maturate fino al 31/12/96; al 31/12/98 matura la quota dell'anno 1998 e vengono rivalutate le quote precedentemente accantonate compresa quella maturata al 31/12/97).
TFR: entro quando va pagato il trattamento di fine rapporto al dipendente?