Cos’è il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per dipendenti pubblici?
È una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.
L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni.
In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. Dal 1° maggio 2014, la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240mila euro.
A chi è rivolto?
Hanno diritto al TFR i dipendenti pubblici assunti con:
- contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, eccetto le categorie cosiddette ‘non contrattualizzate;
- contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
- contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR è automatico).
Se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da una data precedente al 2 giugno 1999 fino al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999), si attua in ogni caso l’iscrizione a un Trattamento di Fine Servizio (TFS), che comprende l’indennità di buonuscita e il premio di servizio, poiché pari o superiore all’anno continuativo.
Il valore del trattamento di fine servizio maturato fino a quel momento costituisce il montante a cui si aggiungono le quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 e il termine del rapporto di lavoro.
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Una utile guida (PDF) sul TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) disponibile sul sito fpcgil.it